LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1
NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 45, comma secondo, della Costituzione e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione , tutela, promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.