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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 13
Progetti promozionali a favore dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.

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