Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 3
Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane
1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della comunicazione unica ai fini dell'iscrizione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 250,00 a Euro 2.500,00.
4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, della presentazione della comunicazione unica.
5. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
6. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63 Sito esterno.
7. La sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7 per l'avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
8. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, provvede a far conoscere alle imprese interessate l'avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento ed alla Camera di commercio, affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Espandi Indice