LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1
NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010
Art. 7
Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato
1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.
2. Il Servizio:
a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;
b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d'impresa artigiana;
c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288
(Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;

d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.