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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
b) introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

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