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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 5
Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:
a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio;
b) due componenti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell'organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).
8. Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente, od al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali).
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7.

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