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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

Art. 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
d) le reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
e) l'export e l'internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti al presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

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