Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
d) le reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
e) l'export e l'internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti al presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

Espandi Indice