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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 2

(modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 37 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Albo delle imprese artigiane
1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge quadro per l'artigianato).
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).
3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.
4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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