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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011 n. 10

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 45, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, tutela, promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.
Art. 2

(modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 37 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Albo delle imprese artigiane
1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge quadro per l'artigianato).
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).
3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.
4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).
Art. 3

(modificato comma 4 e abrogati commi 7 e 8 da art. 38 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane
1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della comunicazione unica ai fini dell'iscrizione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 250,00 a Euro 2.500,00.
4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ... della presentazione della comunicazione unica.
5. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.
6. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63 Sito esterno.
7. abrogato.
8. abrogato.
Art. 3 bis(1)
Funzioni delle Camere di Commercio
1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
Art. 4
Modificazioni e cancellazioni dall'Albo
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
b) la cessazione dell'attività;
c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
2. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative ed i relativi proventi spettano alle Camere di commercio nel rispetto delle modalità e procedure della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 5

(sostituiti commi 2 e 7 e abrogati commi 8 e 9 da art. 40 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

(2)
Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell'organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.
8. abrogato.
9. abrogato.
Art. 6

(sostituita lett. b) e abrogate lett. d) ed f) comma 1 e modificato comma 2 da art. 41 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;
c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
d) abrogata.
e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato di cui all'articolo 13;
f) abrogata.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio competente in materia di artigianato della Regione.
Art. 7

(prima modificato comma 2 da art. 28 L.R. 26 luglio 2011 n. 10, poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Regione
1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:
a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;
b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;
c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o altra causa, sia nell'impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 9
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:
a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell'ambito del SIR, e la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;
b) la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione d'indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.
Art. 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;
b) la realizzazione d'archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all'articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità in questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
e) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.
4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
b) introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
d) le reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
e) l'export e l'internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti al presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 13
Progetti promozionali a favore dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.
Art. 14
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.
2. Per tali interventi la Regione concede contributi agli enti locali in conto capitale o in conto interessi.
Art. 15
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 32 del 2001.
4 I rapporti derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 20 del 1994, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 20 del 1994.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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