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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 12 bis
Interventi per la digitalizzazione delle imprese
1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:
a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager;
e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;
f) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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