Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 13
Progetti promozionali a favore dell'artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.

Note del Redattore:

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

Espandi Indice