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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato26/07/2011
3. Testo Originale09/02/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Albo delle imprese artigiane
Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane
Art. 3 bis - Funzioni delle Camere di Commercio
Art. 4 - Modificazioni e cancellazioni dall'Albo
Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato
Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato
Art. 7 - Funzioni della Regione
Art. 8 - Vigilanza
Art. 9 - Osservatorio regionale dell'artigianato
Art. 10 - Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
Art. 11 - Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale
Art. 12 - Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato
Art. 12 bis - Interventi per la digitalizzazione delle imprese
Art. 13 - Progetti promozionali a favore dell'artigianato
Art. 14 - Qualificazione degli insediamenti
Art. 15 - Aiuti di Stato
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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