LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 9 febbraio 2010
Art. 12
Criteri di conformità e valutazione dei progetti
1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti partecipativi approvati dall'ente responsabile del procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.
2. Fra i requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di sostegno regionale devono essere presenti, in particolare, i seguenti:
a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il referente;
b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione, salva proroga motivata da richiedere al tecnico di garanzia da parte del responsabile o da parte dell'ente proponente, sentito il responsabile stesso;
d) i costi preventivati, compresi quelli per un'ampia e qualificata informazione ai cittadini, ed il rapporto costo-efficacia.
3. É considerato criterio premiante se i progetti contengono l'impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, alla costituzione di un eventuale comitato di pilotaggio, composto da delegati dei principali soggetti coinvolti dal processo.