LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 3
NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 9 febbraio 2010
Art. 9
Sostegno regionale
1. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
b) le modalità per la presentazione delle domande;
c) i criteri per la valutazione delle domande e le relative priorità.
2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal tecnico di garanzia.