Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno.
2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.
Art. 3
Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 Sito esterno convertito con legge n. 133 del 2008 Sito esterno. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.
5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.
7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

Espandi Indice