LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990
, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".
