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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.".

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