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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 15
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.".

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