LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati
1.
Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.".