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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 28
Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei
1.
L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.".

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