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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 30
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attività
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole:
"e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10"
e alla lettera c) del medesimo comma sono soppresse le seguenti parole:
"attestata da certificato medico rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza".
2.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole
"commi 3, 4 e 7"
sono sostituite dalle seguenti:
"commi 3 e 4".
3.
I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.".
4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.

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