LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole
"previa acquisizione di nulla osta"
sono sostituite dalle seguenti:"a seguito di preventiva comunicazione".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.".