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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 32
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento
1.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.".
2.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.".
3.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole
"e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata".

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