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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 34
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
1.
L'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 3 della legge n. 81 del 1991 Sito esterno, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'articolo 2, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della legge n. 81 del 1991 Sito esterno ed al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica;
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.".

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