Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 35
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.
2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'art. 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007 Sito esterno, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007 Sito esterno, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge.
6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.
7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'art. 9.
8. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.
9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.".

Espandi Indice