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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 36
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard
1.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal:
"All'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue:".
2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.
3.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"3. Si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, in particolare per quanto riguarda il potere dell'amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.".
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.
5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:";
b) è abrogata la lettera b).

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