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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 37
Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.".
2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole
"commi 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti
"commi 5 e 6";
b)
al primo periodo del comma 2, le parole
"dell'autorizzazione regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione di cui all'articolo 7";
c) il comma 3 è abrogato.

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