LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
"1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.".
2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
c) il comma 3 è abrogato.