Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 38
Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:
"2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1.".
2.
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell'Albo di un'altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della legge n. 6 del 1989 Sito esterno. Il Collegio procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo di cui all'art. 3, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. Il Collegio regionale delle guide dispone l'aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 1994 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
4 ter. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.
4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.".
4.
I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della legge n. 6 del 1989 Sito esterno.".
5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

Espandi Indice