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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 42
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente:
"3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.".

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