LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive
1.
Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista"
sono sostituite dalle seguenti: "in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato".
2.
Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)"
sono sostituite dalle seguenti:"31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)".