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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 21 del 12 febbraio 2010

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.".

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