LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 15
abrogato.
Art. 2
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 16
abrogato.
Art. 3
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 17
abrogato.
Art. 4
Ratifica intesa con la Regione Marche
1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione ) è ratificata I'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 " nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.
2. Ai fini di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.
3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.