LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da
Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 15
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 16
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 17
Art. 4 - Ratifica intesa con la Regione Marche
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 15
abrogato.
Art. 2
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 16
abrogato.
Art. 3
(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Sostituzione dell'articolo 17
abrogato.
Art. 4
Ratifica intesa con la Regione Marche
1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione ) è ratificata I'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 " nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.
2. Ai fini di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.
3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.