LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.