LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione ) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009 , è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.