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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 39
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:
"Art. 41 bis
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno nei seguenti casi:
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".

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