LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) | Cap. 51771 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 3.620.512,00; | ||
b) | Cap. 51773 | "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 19.800.000,00; | ||
c) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) | Cap. 51773 | "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" - U.P.B. 1.5.1.2.18120 |
Euro 98.421,60; | ||
b) | Cap. 51776 | "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" - U.P.B. 1.5.1.2.18120 |
Euro 2.326.300,69; | ||
c) | Cap. 51720 | "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.5.1.2.18110 |
Euro 26.864,91. |
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) | Cap. 51799 | "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 1.901.579,18; | ||
b) | Cap. 51801 | "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 )" |
Euro 571.680,68.". |