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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 30
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.
2.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole:
"nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

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