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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010

Art. 13
Misure premialità
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all'articolo 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi.
3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo 12.
4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

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