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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010

Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

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