Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010

Art. 6
Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati.
2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell'articolo 13;
d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato;
e) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
f) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;
c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno;
h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 8;
i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.

Espandi Indice