LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010
Art. 7
Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006
ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
