LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010
Art. 8
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai sensi dell'articolo133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006
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2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006
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