LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.
3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
Interventi di promozione regionale
1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:
a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;
b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;
d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;
e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;
f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;
g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;
h) promuovere la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.
Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:
a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.
4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.
Art. 4
Semplificazione e dematerializzazione
1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici;
b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);


c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell'ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale;
e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Art. 5
Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.
2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 2 del 2009, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;
d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;
4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.
5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008
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