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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 162 del 26 novembre 2010

CAPO III
Settore edile e delle costruzioni a committenza privata
Art. 11
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
Art. 12
Efficacia del permesso di costruire
1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.
3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 Sito esterno (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.
Art. 13
Misure premialità
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all'articolo 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi.
3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo 12.
4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

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