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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 11
Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti
1. I criteri ed i parametri applicativi per regolare l'entità di ricorso all'indebitamento, stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
2. Si applicano altresì, ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le norme di cui all'articolo 8 relative a misure per la riduzione del debito.
3. Ai fini del comma 1 e 2, i Comuni di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione alla Regione, disciplinati dall'articolo 12. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 13, comma 10.

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