Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 12
Monitoraggi e certificazioni
1. Per il monitoraggio delle grandezze finanziarie rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, i Comuni e le Province di cui all'articolo 4 trasmettono, nei termini indicati dalla presente legge e con le modalità procedurali definiti dalla Giunta regionale, alla direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio le informazioni dettagliate utilizzando il sistema informativo e di comunicazione web al tal fine predisposto.
2. Sono altresì tenuti all'osservanza dell'obbligo di comunicazione e trasmissione dati, con le modalità indicate al comma 1, i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti limitatamente alle informazioni necessarie per garantire il monitoraggio del livello del debito, ai sensi dell'articolo 11.
3. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, ogni Ente locale di cui all'articolo 4 trasmette alla direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio una certificazione relativa al saldo finanziario in termini di competenza pura e del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguiti nel corso dell'esercizio, sottoscritta dal legale rappresentate e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Eventuali variazioni dei dati debbono essere comunicate entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del rendiconto della gestione.
4. La Giunta regionale, per favorire il più ampio scambio informativo con il territorio, impiega le tecnologie necessarie per garantire ai Comuni e alle Province l'acquisizione delle informazioni in tempo reale relativamente all'andamento delle diverse fasi dei processi di spesa gestiti dalla Regione aventi come beneficiari gli stessi enti locali.

Espandi Indice