LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12
PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010
Art. 13
Sanzioni ed incentivi
1. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza pura assegnato a Comuni e Province ai sensi dell'articolo 5, eventualmente rimodulato in applicazione degli articoli 6 e 7 o di mancato rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale così come disciplinato dall'articolo 9 ed eventualmente rimodulato in applicazione dell'articolo 10, l'ammontare della differenza tra saldo programmatico e saldo effettivo è portata a correzione dei rispettivi saldi obiettivo da conseguire nell'anno successivo.
2. L'esecuzione dei pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla Regione a favore del singolo Ente locale è sospesa, per un importo corrispondente al differenziale di cui al comma 1, fino alla dimostrazione del conseguimento dell'obiettivo nell'anno successivo.
3. Ai Comuni e alle Province che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità territoriale non si applicano i benefici derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10.
4. Ai Comuni e alle Province, che pur rispettando l'obiettivo programmatico di competenza non comunicano alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9, i differenziali positivi che si prevedono di conseguire, non possono applicarsi, nell'anno successivo, i benefici derivanti dalle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 qualora tale differenziale sia di entità significativa e comunque superiore al limite a tal fine determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
5. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 2 si applica, senza limiti di importo, nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione alla Giunta regionale della certificazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) mancato inoltro delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei monitoraggi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2;
c) comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati attestati dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento.
6. Qualora un Comune o una Provincia, per una o più annualità, non rispetti l'obiettivo assegnato di competenza mista, creando pregiudizio al rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, o violi gli obblighi di certificazione o quelli di comunicazione cui all'articolo 12, la Regione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Stato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa statale in vigore.
7. Il rispetto degli obiettivi assegnati di competenza pura e di competenza mista, l'osservanza delle norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra territorio e Regione, la comunicazione della sussistenza di eventuali disponibilità per interventi compensatori ai sensi dell'articolo 9, rispondono all'impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità nell'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.
8. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura, per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo, in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza di cui all'articolo 5, un miglioramento del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
9. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista, per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza mista cui all'articolo 9, un incremento positivo del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
10. La sospensione dei pagamenti a qualsiasi titolo, di cui al comma 2, si applica anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti in caso di mancato rispetto delle norme sul controllo dell'indebitamento di cui all'articolo 6. Si applica altresì la sanzione prevista dal comma 5 in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste dalla Giunta regionale o in caso di comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai dati desunti dal rendiconto della gestione.