LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12
PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010
Art. 14
Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali
1. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull'applicazione del patto di stabilità territoriale contenente:
a) le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;
b) la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti rispetto all'obiettivo unico territoriale;
c) l'analisi degli eventuali elementi di criticità.
2. La Giunta regionale trasmette, altresì, entro 10 giorni dalla data di adozione le deliberazioni assunte per l'applicazione delle norme riferite al patto di stabilità territoriale, comprese quelle per le quali la presente legge non prevede l'acquisizione del parere preventivo espresso dallo stesso Consiglio.